Art. 24 · LEGGE 5 marzo 1961, n. 211

Art. 24

LEGGE 5 marzo 1961, n. 211

In vigore dal 27 apr 1961
All'entrata in vigore della presente legge, sarà effettuata la revisione della durata della prestazione giornaliera e del conseguente trattamento economico dei procaccia, in base ai criteri di cui al precedente , con effetto dalla stessa data di entrata, in vigore della legge. Qualora in seguito alla suddetta revisione la prestazione del procaccia a cui sia stato assegnato il posto in applicazione del precedente sia determinata per una durata inferiore alle 5 ore giornaliere, sarà applicata al procaccia stesso la disposizione di cui al precedente . Ai procaccia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è conservata come "assegno ad personam" la eventuale differenza fra il trattamento economico complessivo goduto alla data medesima e quello risultante dall'applicazione della presente legge; tale assegno è riassorbito per effetto di miglioramenti economici che per qualsiasi causa, abbiano a verificarsi.
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