Art. 22 · LEGGE 5 marzo 1961, n. 211

Art. 22

LEGGE 5 marzo 1961, n. 211

In vigore dal 27 apr 1961
Il personale effettivo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può restare in servizio anche oltre il 65° anno di età, limitatamente al periodo necessario per il conseguimento del diritto al trattamento minimo di quiescenza, tenuto conto del periodo di servizio riscattabile, e comunque non oltre il 70° anno di età. Il personale suddetto che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia superato il 65° anno di età o che lo raggiungerà entro un quinquennio da tale data senza aver compiuto 40 anni di servizio, computando i servizi utili e quelli riscattabili, può essere trattenuto in servizio fino al compimento del periodo anzidetto e comunque fino e non oltre un quinquennio dalla data sopra indicata e semprechè non superi i 70 anni di età.
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