Art. 1
1 / 2In vigore dal 28 apr 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-02-23;215#art-1