Art. 2 · LEGGE 15 febbraio 1961, n. 83

Art. 2

LEGGE 15 febbraio 1961, n. 83

In vigore dal 26 mar 1961
Sono abrogati gli articoli 34 e 35 del regolamento di polizia mortuaria approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, ed ogni altra disposizione contraria, o incompatibile con la presente legge casi di competenza. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 febbraio 1961 GRONCHI FANFANI - GIARDINA - SCELBA - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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