Art. 3
LEGGE 15 febbraio 1961, n. 67
In vigore dal 24 mar 1961
Il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 245, il regio decreto 22 settembre 1939, n. 1636, e il decreto luogotenenziale 5 novembre 1944, n. 424, sono abrogati. Il soprassoldo previsto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1865, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2319 e successive modificazioni, è soppresso.
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