Art. 9 · LEGGE 10 febbraio 1961, n. 66

Art. 9

LEGGE 10 febbraio 1961, n. 66

In vigore dal 24 mar 1961
Le funzioni di sindaci dell'istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, e da tre funzionari rispettivamente designati dai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e del tesoro. Per ciascuno dei predetti componenti il Collegio, è nominato un supplente. Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per la sanità ed i suoi componenti durano in carica, per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti il Consiglio di amministrazione. I sindaci intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione e della Giunta, esecutiva ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.
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