Art. 8 · LEGGE 10 febbraio 1961, n. 66

Art. 8

LEGGE 10 febbraio 1961, n. 66

In vigore dal 24 mar 1961
Il presidente ed i componenti il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
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