Art. 7
LEGGE 10 febbraio 1961, n. 66
In vigore dal 24 mar 1961
Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva occorre almeno la presenza della metà più uno dei componenti.
Le delibere sono adottate a maggioranza: in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
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