Art. 5 · LEGGE 10 febbraio 1961, n. 66

Art. 5

LEGGE 10 febbraio 1961, n. 66

In vigore dal 24 mar 1961
Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e dai seguenti membri nominati cono decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la sanità: 1) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed uno del Ministero della sanità 2) un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: Istituto nazionale della previdenza sociale, Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali; 3) cinque rappresentanti dei lavoratori scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazioni delle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative; 4) un rappresentante degli artigiani ed un rappresentante dei coltivatori diretti scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative; 5) tre rappresentanti dei datori di lavoro scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazioni delle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale. Il Consiglio di amministrazione; a) fissa le direttive generali dell'attività dell'Istituto: b) delibera sul bilancio preventivo e le relative variazioni, nonchè sul conto consuntivo; c) delibera sulla gestione economica e patrimoniale dell'Istituto; d) delibera sul regolamento organico del personale; e) esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate da leggi, regolamenti o da istruzioni ministeriali.
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