Art. 4 · LEGGE 10 febbraio 1961, n. 66

Art. 4

LEGGE 10 febbraio 1961, n. 66

In vigore dal 24 mar 1961
Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la sanità. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva, determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni. Il presidente può in caso di assenza o di impedimento, delegare le funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro della Giunta esecutiva.
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