Art. 14 · LEGGE 10 febbraio 1961, n. 66

Art. 14

LEGGE 10 febbraio 1961, n. 66

In vigore dal 24 mar 1961
L'istituto italiano di medicina sociale è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministero della sanità. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa col Ministro per la sanità può disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento dell'Istituto e dei singoli suoi servizi. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per la sanità, può essere sciolto, per gravi ed accertate irregolarità amministrative, il Consiglio d'amministrazione e nominato un Commissario straordinario per, l'amministrazione dell'Istituto. Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del Commissario e la durata delle sue funzioni, che non possono comunque protrarsi per un periodo superiore ad un anno. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 febbraio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO - GIARDINA - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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