Art. 10
LEGGE 10 febbraio 1961, n. 66
In vigore dal 24 mar 1961
L'organizzazione dei servizi ed il funzionamento dell'Istituto sono stabiliti con statuto che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro.
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