Art. 1 · LEGGE 10 febbraio 1961, n. 66

Art. 1

LEGGE 10 febbraio 1961, n. 66

In vigore dal 24 mar 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: L'Istituto di medicina sociale, riconosciuto con regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190, assume la denominazione di Istituto italiano di medicina sociale. Esso ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma.
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