Art. 9 · LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

Art. 9

LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

In vigore dal 22 mar 1961
Il direttore del servizio amministrativo coadiuva il direttore generale nell'espletamento delle sue funzioni, lo sostituisce in caso di impedimento, dirige il servizio amministrativo ed esercita le funzioni di capo del personale. Il direttore del servizio tecnico dirige il servizio stesso e coordina l'attività degli Ispettorati tecnici che attendono agli studi, alle ricerche, alle prove sperimentali ed agli adempimenti d'ordine tecnico che non riguardano direttamente la gestione dei lavori. Il direttore del servizio ispettivo tecnico dei lavori attende all'alta vigilanza di tutti i lavori che sono nella competenza dell'A.N.A.S. e coordina le attività degli ispettorati di zona.
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