Art. 68 · LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

Art. 68

LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

In vigore dal 22 mar 1961
I dipendenti dell'A.N.A.S. in servizio all'atto della entrata in vigore della presente legge beneficeranno, una sola volta e fino al 30 giugno 1963, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà - e comunque non superiore ad un massimo di trenta mesi - dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per le promozioni nelle singole carriere. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 febbraio 1961 GRONCHI FANFANI - ZACCAGNINI - SCELBA - PELLA - TAVIANI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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