Art. 63 · LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

Art. 63

LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

In vigore dal 22 mar 1961
Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, la promozione a capo cantoniere di seconda classe può essere conferita, anche in soprannumero - mediante i sistemi di cui al secondo comma del precedente - ai cantonieri scelti che abbiano almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera e che da almeno tre anni, con carattere continuativo, esplichino o abbiano esplicato anche nella qualifica inferiore, mansioni di capo cantoniere, sempre che abbiano riportato il giudizio di ottimo negli ultimi tre anni di servizio.
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