Art. 61 · LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

Art. 61

LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

In vigore dal 22 mar 1961
Il personale che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si trova nella soppressa qualifica di cantoniere scelto di 1° classe è collocato, secondo l'ordine di ruolo, nella nuova qualifica di cantoniere scelto, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di servizio goduto nella qualifica di provenienza. Il personale, che alla data medesima si trova nella soppressa qualifica di cantoniere scelto di 2ª classe, è collocato nella qualifica di cantoniere scelto, prendendo posto dopo l'ultimo agente trasferito alla qualifica medesima ai sensi del precedente comma e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Al personale di cui al precedente comma sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento del nuovo inquadramento.
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