Art. 6
LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59
In vigore dal 22 mar 1961
Il Ministro per i lavori pubblici è Presidente, ed ha l'alta direzione e la responsabilità dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), che rappresenta a tutti gli effetti.
In caso di Impedimento, il Ministro è sostituito dal Sottosegretario di Stato da lui delegato.
Sono organi centrali dell'Azienda:
il Consiglio di amministrazione;
il Comitato tecnico-amministrativo;
il direttore generale.
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