Art. 58 · LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

Art. 58

LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

In vigore dal 22 mar 1961
I posti che in virtù delle nuove tabelle organiche allegate alla presente legge risulteranno disponibili per le qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere direttive, di concetto ed esecutive, possono essere conferiti mediante concorso soltanto per il numero eccedente quello complessivo degli impiegati dei ruoli aggiunti di cui all'articolo 344 del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, e degli impiegati non di ruolo di categoria corrispondente in servizio alla data del bando di concorso.
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