Art. 50 · LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

Art. 50

LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

In vigore dal 22 mar 1961
La promozione a cantoniere scelto si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i cantonieri dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di prova. La promozione a capo cantoniere di 2ª classe si consegue, per i due terzi dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito assoluto e per il restante terzo a scelta su designazione del Consiglio di amministrazione fra gli impiegati della qualifica inferiore che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica stessa e che abbiano riportato il giudizio di "ottimo" nell'ultimo triennio. La promozione a capo cantoniere di 1ª classe è conferita a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli agenti dello stesso ruolo che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore almeno cinque anni di effettivo servizio.
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