Art. 48
LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59
In vigore dal 22 mar 1961
Al servizio di ragioneria dell'Azienda si provvede con personale di ruolo del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato.
Per le funzioni di cui al precedente comma valgono le disposizioni vigenti per le Ragionerie centrali.
Il direttore capo della Ragioneria centrale esercita le attribuzioni ed è responsabile degli adempimenti a norma della vigente legge di contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento e successive modificazioni.
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