Art. 46 · LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

Art. 46

LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

In vigore dal 22 mar 1961
Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico-amministrativo ed ai segretari di tali consessi competono le indennità stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro. Nei soli confronti del direttore generale dell'Azienda è conservata l'indennità di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1949, n. 534, commisurata al relativo coefficiente.
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