Art. 45 · LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

Art. 45

LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

In vigore dal 22 mar 1961
Il direttore generale dell'Azienda è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Al direttore generale è assegnato il coefficiente 970 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Il direttore del servizio amministrativo, il direttore del servizio tecnico e il direttore del servizio ispettivo tecnico dei lavori, sono nominati, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., tra gli ispettori generali, amministrativi e tecnici dell'Azienda, con almeno due anni di anzianità nella detta qualifica. Al direttore del servizio amministrativo, al direttore del servizio tecnico ed al direttore del servizio ispettivo tecnico dei lavori è assegnato il coefficiente 900 della tabella anzidetta.
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