Art. 40 · LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

Art. 40

LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

In vigore dal 22 mar 1961
La Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri ed i cantonieri delle strade statali assume la denominazione di "Cassa di mutuo soccorso fra il personale ausiliario cantonieri stradali dell'A.N.A.S.", e resta alle dipendenze dell'A.N.A.S. medesima. La Cassa è amministrata da un Comitato nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'Azienda, composto dal direttore dei servizi amministrativi, presidente, dal direttore della divisione del personale della Direzione generale dell'Azienda, e da due funzionari scelti fra il personale dell'Azienda stessa, nonchè da due appartenenti alla categoria interessata, nominati dal Ministro su designazione del personale.
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