Art. 39 · LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

Art. 39

LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

In vigore dal 22 mar 1961
L'A.N.A.S. fornisce a suo totale carico al personale degli agenti stradali (cantonieri) e casellanti, addetti alle strade ed alle autostrade statali, la divisa di servizio invernale ed estiva, e gli indumenti di lavoro ritenuti necessari. La foggia della divisa di servizio viene stabilita con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., previo parere del Consiglio di amministrazione, sentiti i Ministri per l'interno e per la difesa. La natura ed il periodo di uso degli oggetti costituenti la divisa di servizio e gli indumenti di lavoro, nonchè le eventuali modifiche riguardanti la somministrazione di questi ultimi, sono determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente della Azienda. L'A.N.A.S. fornisce gratuitamente la divisa di servizio anche agli autisti e al personale ausiliario di anticamera.
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