Art. 37 · LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

Art. 37

LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

In vigore dal 22 mar 1961
L'A.N.A.S. ha la gestione, in regime di esclusività della esposizione di pubblicità, con qualsiasi mezzo, lungo le autostrade e le strade statali o in vista di esse. La gestione può essere data in concessione. Nelle traverse interne di cui all', comma primo, della presente legge; l'esposizione di pubblicità - sulla quale dovrà essere richiesto il preventivo nulla osta tecnico dell'A.N.A.S. - è di competenza dei Comuni nel cui territorio ricade la traversa, ai quali spettano altresì i relativi proventi. I canoni per le licenze e le concessioni, comunque interessanti il demanio dell'A.N.A.S., e per la esposizione di pubblicità lungo o in vista delle autostrade e delle strade statali, nonchè le tariffe delle autostrade gestite direttamente dall'A.N.A.S. (e per quelle in concessione, sulla base delle convenzioni esistenti), vengono determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Consiglio di amministrazione. I canoni per la esposizione di pubblicità lungo o in vista delle autostrade e delle strade statali sono commisurati alla superficie dei cartelli di cui venga richiesta la esposizione. Le tariffe delle autostrade, sia statali sia in concessione, saranno determinate in funzione del costo di costruzione, gestione e manutenzione delle autostrade stesse, nonchè in relazione al tipo di autoveicolo ammesso al transito, ed alla percorrenza chilometrica effettuata.
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