Art. 35 · LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

Art. 35

LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

In vigore dal 22 mar 1961
La Corte dei conti vigila sulle entrate, fa il riscontro consuntivo sulle spese dell'Azienda ed ha diritto di richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese. Restano ferme le disposizioni vigenti per quanto riguarda il controllo delle spese inerenti alle strade non statali di uso pubblico, fruenti di contributo statale. Le attribuzioni della Corte dei Conti sono esercitate dalla Delegazione della Corte stessa presso il Ministero dei lavori pubblici.
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