Art. 32 · LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

Art. 32

LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

In vigore dal 18 apr 1986
L'Amministrazione dell'Azienda, è tenuta all'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato, in quanto compatibili con la presente legge. In difetto di norme speciali, si applicano per la gestione dei lavori di competenza dell'Azienda le norme in vigore per l'Amministrazione dei lavori pubblici. L'Azienda provvede direttamente alle locazioni, ai servizi ed alle forniture occorrenti per il proprio funzionamento e, previa delibera del consiglio di amministrazione, all'acquisto od alla costruzione di immobili da adibire a sedi della direzione generale e degli uffici periferici. Provvede altresì alla gestione dei beni patrimoniali di qualsiasi natura destinati ai servizi delle strade ed autostrade statali, degli autoveicoli e motoveicoli, degli impianti e dei macchinari di sua proprietà. Per i beni gestiti dall'ANAS, la dichiarazione di cui all'articolo 829, primo comma, del codice civile è emessa dal Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, o, per delega, dal direttore generale dell'Azienda . Per i beni gestiti dall'A.N.A.S. la dichiarazione di cui all'articolo 829, primo comma, del Codice civile, è emessa dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., o, per sua delega, dal direttore generale.
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