Art. 31 · LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

Art. 31

LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

In vigore dal 22 mar 1961
Il servizio di cassa dell'Azienda viene fatto dalla Tesoreria dello Stato, a mezzo dell'apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale. A detto conto corrente affluiscono tutti i proventi devoluti all'Azienda, e al medesimo vengono imputati i pagamenti da farsi per conto di essa. Le somme disponibili in eccedenza dei presumibili bisogni dell'Azienda possono essere imputate in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti o investite in titoli di Stato. Presso ogni sezione di Tesoreria delle province, ove hanno sede gli uffici compartimentali della viabilità funziona una contabilità speciale intestata ai dirigenti degli uffici medesimi. Dette contabilità speciali sono istituite per depositi di somme versate da terzi interessati per spese di istruttoria inerenti a domande di concessioni di qualsiasi specie ed anche per le spese contrattuali, per contributi di Enti e Amministrazioni vari nell'esecuzione dei lavori, e per risarcimenti di danni arrecati da terzi.
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