Art. 28 · LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

Art. 28

LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

In vigore dal 29 dic 1983
L'A.N.A.S. è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, per la esecuzione dei suoi programmi costruttivi. Le operazioni di credito saranno contratte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che saranno stabilite in apposite convenzioni da stipularsi fra l'A.N.A.S. e gli enti mutuanti, con l'intervento del Ministro per il tesoro, e previo parere del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. e del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Il servizio dei mutui sarà assunto dall'A.N.A.S. e le rate di ammortamento annuali, che non potranno essere superiori a 30, saranno inscritte, con distinta Imputazione, nei bilanci dell'A.N.A.S. e specificamente vincolate a favore dell'ente mutuante. Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa. Il Ministro del tesoro può autorizzare l'ente mutuante - con il quale l'ANAS ha già stipulato convenzioni finanziarie a fronte delle quali non sia ancora intervenuta somministrazione - a contrarre prestiti anche in valuta per effettuare le somministrazioni stesse. In tal caso, l'ANAS è autorizzata ad assumere impegni per il controvalore in lire degli importi in valuta dovuti per il servizio di capitale ed interessi .
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