Art. 27 · LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

Art. 27

LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

In vigore dal 18 mag 1962
Le spese dell'Azienda sono costituite: a) dalle spese per il personale e per il debito vitalizio, e dalle spese generali e di amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Azienda; b) da quelle per la manutenzione ordinaria, nonchè per i lavori di riparazione e prevenzione danni, di consolidamento e simili, di sistemazione, miglioramento e adeguamento, interessanti le strade ed autostrade statali; c) dalle spese per la costruzione di nuove strade ed autostrade statali; d LETTERA ABROGATA DALLA L. 21 APRILE 1962, N. 181 ; e) dalle spese per liti, arbitrati e risarcimenti; f) dalle spese necessarie per la dotazione di materiale di esercizio occorrente alla Azienda; g) da ogni altra spesa o contributo che sia ritenuto necessario per la realizzazione dei compiti affidati all'A.N.A.S. dall' della presente legge. La parte degli stanziamenti di bilancio relativa ai capitoli concernenti la manutenzione ordinaria e i lavori di carattere straordinario, per le strade statali e le autostrade, non impegnata alla, chiusura dell'anno finanziario, è utilizzata negli esercizi successivi. Del pari, le somme, che comunque si rendano disponibili sulle dotazioni dei capitoli stessi, possono essere utilizzate anche negli esercizi successivi.
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