Art. 22 · LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

Art. 22

LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

In vigore dal 22 mar 1961
Le funzioni di ufficiale rogante sono affidate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., ad un impiegato amministrativo appartenente alla carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere di II classe. Le funzioni di economo cassiere e di vice-economo cassiere sono conferite con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., a impiegati della carriera di concetto, con qualifica non inferiore a segretario aggiunto o equiparata, da scegliersi, previo parere del Consiglio di amministrazione, tra gli appartenenti ai ruoli dell'Azienda.
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