Art. 21 · LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

Art. 21

LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

In vigore dal 22 mar 1961
Quando, in dipendenza delle variazioni dei prezzi, occorra, prima dell'appalto, procedere all'aggiornamento di progetti già approvati, è sufficiente, per l'approvazione dell'aggiornamento, il parere di un direttore di servizio tecnico, senza rinvio ad alcun altro organo, purchè sia esclusa qualsiasi variazione tecnica, la maggiore spesa non ecceda i limiti del decimo dell'importo del progetto originario e il nuovo importo complessivo resti entro i limiti di competenza dell'organo che si era pronunciato sul progetto originario stesso.
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