Art. 20 · LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

Art. 20

LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

In vigore dal 18 apr 1986
Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture da eseguirsi a cura dell'ANAS, direttamente o in concessione, il parere degli organi consultivi dell'Azienda, nell'ambito della rispettiva competenza, sostituisce il parere del Consiglio di Stato .
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