Art. 17
LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59
In vigore dal 18 apr 1986
Il parere del Comitato tecnico-amministrativo deve essere richiesto:
a) sui progetti di lavori e forniture - a cura dell'A.N.A.S. - di importo complessivo fra 100 milioni e 300 milioni, quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero di importo compreso fra lire 15 milioni e lire 50 milioni, quando si intenda provvedere a trattativa privata o in economia;(7) (8)
b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Comitato stesso, salvo la competenza del Consiglio di amministrazione nel caso previsto dalla lettera f) del precedente ;
c) sulle variazioni ed aggiunte anche a progetti approvati dai direttori di servizio tecnico, quando, per effetto della proposta suppletiva la spesa totale venga ad eccedere i limiti massimi di competenza dei direttori medesimi;
d) sulle istituzioni di liti attive quando il valore dell'oggetto ecceda, lire 10 milioni;
e) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi, sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 5 milioni, ma non le lire 56 milioni;
f) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, quando non si tratti delle controversie di cui alla precedente lett. e), e quando ciò che l'Amministrazione promette, rinuncia o abbandona ecceda lire 5 milioni, ma non superi lire 30 milioni;
g) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione dei prezzi contrattuali a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione sia compreso fra lire 2 miliardi e lire 5 miliardi, non superi la metà dell'importo contrattuale e la durata dei lavori, comprensiva di eventuali proroghe e sospensioni, non superi di oltre la metà il tempo contrattuale iniziale
;
h) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti;
i) su ogni altro argomento sul quale il Ministro o il direttore generale ritenga sentirlo, e che non sia di competenza del Consiglio di amministrazione.
Per l'esame delle questioni indicate nelle lettere d) ed f) del presente articolo, è richiesta, a pena di nullità, la partecipazione dei membri di cui alle lettere f) e g) del precedente .
Storico versioni
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