Art. 8 · LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1612

Art. 8

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1612

In vigore dal 20 gen 1961
Nella sede di ogni Compartimento doganale è istituito un Consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali iscritti all'albo compartimentale. I componenti di tale Consiglio sono in numero di tre se gli iscritti accreditati presso le dogane facenti parte del Compartimento sono meno di cento; di cinque se sono da cento a trecento; di sette se superano i trecento.
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