Art. 4 · LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1612

Art. 4

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1612

In vigore dal 20 gen 1961
Nelle sedi di Compartimento doganale è istituito l'albo compartimentale degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane. L'albo nazionale risulta dall'insieme degli albi compartimentali. Esso è formato a cura del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali e viene da questo depositato e tenuto aggiornato presso il Ministero delle finanze.
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