Art. 3 · LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1612

Art. 3

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1612

In vigore dal 20 gen 1961
Lo spedizioniere doganale non può, senza giustificato motivo, rifiutare il proprio ufficio. Il Consiglio dell'albo compartimentale delegherà, a turno fra gli iscritti, uno o più spedizionieri doganali accreditati presso le dogane perchè prestino gratuitamente la loro opera nei casi di operazioni doganali per conto di persone sprovviste di mezzi, di operai rimpatriati, di profughi e simili.
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