Art. 3
LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1612
In vigore dal 20 gen 1961
Lo spedizioniere doganale non può, senza giustificato motivo, rifiutare il proprio ufficio.
Il Consiglio dell'albo compartimentale delegherà, a turno fra gli iscritti, uno o più spedizionieri doganali accreditati presso le dogane perchè prestino gratuitamente la loro opera nei casi di operazioni doganali per conto di persone sprovviste di mezzi, di operai rimpatriati, di profughi e simili.
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