Art. 8
LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600
In vigore dal 19 gen 1961
Gli impiegati del "ruolo speciale" sono trattenuti in servizio fino al compimento del 65° anno di età o del 40° anno di servizio.
I salariati inquadrati nel "ruolo speciale" sono trattenuti in servizio sino al compimento del 65° anno di età se uomini e del 60° anno di età se donne.
I dipendenti che alla scadenza dei termini predetti non abbiano ancora maturato il diritto al trattamento di quiescenza fruiscono di una anzianità convenzionale ragguagliata ai periodo necessario per il conseguimento di tale diritto, fino ad un massimo di 5 anni.
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