Art. 33
LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600
In vigore dal 19 gen 1961
Al personale previsto dalla presente legge che chieda il collocamento a riposo entro centottanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di inquadramento, è attribuita una anzianità convenzionale pari al periodo necessario per maturare l'anzianità minima richiesta per ottenere il trattamento di quiescenza.
Tale anzianità convenzionale non potrà comunque superare i cinque anni e vale sia ai fini del compimento dell'anzianità, sia ai fini della liquidazione della pensione.
Il computo dell'anzianità di servizio, ai fini dell'applicazione del presente articolo, viene fatto con riferimento alla data di cessazione dal servizio.
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