Art. 30 · LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600

Art. 30

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600

In vigore dal 19 gen 1961
Al personale previsto dalla presente legge che gode un trattamento di pensione ordinaria, diretta, non privilegiata a carico dello Stato, si applica la legge 11 aprile 1938, n. 420, e successive modificazioni. Al personale che gode un trattamento di pensione ordinaria non privilegiata, a carico di un ente pubblico, o di azienda annessa, viene detratto dalla retribuzione spettante ai sensi della presente legge l'importo della pensione in godimento.
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