Art. 30
LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600
In vigore dal 19 gen 1961
Al personale previsto dalla presente legge che gode un trattamento di pensione ordinaria, diretta, non privilegiata a carico dello Stato, si applica la legge 11 aprile 1938, n. 420, e successive modificazioni.
Al personale che gode un trattamento di pensione ordinaria non privilegiata, a carico di un ente pubblico, o di azienda annessa, viene detratto dalla retribuzione spettante ai sensi della presente legge l'importo della pensione in godimento.
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