Art. 28 · LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600

Art. 28

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600

In vigore dal 25 nov 1973
Al personale collocato nel soprannumero di cui all' e a quello inquadrato negli impieghi delle Amministrazioni civili dello Stato di cui al precedente è attribuito on assegno personale non riassorbibile negli scatti biennali e negli aumenti determinati dal carico di famiglia pari all'eventuale differenza fra il totale degli emolumenti spettantigli al momento della entrata in vigore della presente legge ed il totale degli emolumenti derivanti dalla sua applicazione.
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