Art. 23 · LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600

Art. 23

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600

In vigore dal 19 gen 1961
Gli aspiranti ai corsi debbono essere in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti: a) per l'ammissione ai corsi per la nomina a sottotenente: 1) rivestire il grado di ufficiale nei Corpi della polizia della Venezia Giulia, della polizia amministrativa dell'ex Divisione prigioni e della guardia di finanza di Trieste; 2) essere munito del diploma di licenza di scuola di istruzione secondaria di secondo grado; 3) non avere superato il 65° anno di età alla data di assunzione da parte della Amministrazione militare anglo-americana; 4) essere in possesso degli altri requisiti, ad eccezione dello stato di celibe o di vedovo senza prole, prescritti per la nomina a sottotenente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e del Corpo della guardia di finanza; b) per l'ammissione ai corsi per la nomina a guardia o grado corrispondente: 1) rivestire il grado di guardia, guardia scelta, appuntato o sottufficiale dei Corpi della polizia della Venezia Giulia, della polizia amministrativa dell'ex Divisione prigioni, della guardia di finanza o forestale di Trieste; 2) non aver superato il 28° anno di età alla data di assunzione da parte dell'Amministrazione militare anglo-americana; 3) essere in possesso degli altri requisiti, ad eccezione dello stato di celibe o di vedovo senza prole, prescritti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica, sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia o foresta, le dello Stato.
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