Art. 19 · LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600

Art. 19

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600

In vigore dal 19 gen 1961
Per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio al personale di cui al presente capo verrà computato per l'intero periodo di servizio prestato nel Corpo di provenienza dalla data di promozione al grado rivestito. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli della presente legge.
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