Art. 16 · LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600

Art. 16

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600

In vigore dal 19 gen 1961
L'inquadramento nei ruoli organici e la assegnazione alle categorie di personale a contratto, in attuazione rispettivamente dei precedenti , sono disposti con decreto dei Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta della Commissione prevista, dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, che a tal fine compila apposite graduatorie di merito. Tali graduatorie determinano anche l'ordine di ruolo per il personale previsto dal precedente . La proposta, di cui al precedente primo comuni, deve essere formulata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; il provvedimento ministeriale relativo, ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di tale termine. In quanto applicabile, si osserva il disposto degli .
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