Art. 10
LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600
In vigore dal 19 gen 1961
Al personale inquadrato nel "ruolo speciale" si applicano le disposizioni del comma secondo dell' per il collocamento nei ruoli aggiunti.
La domanda di collocamento nei ruoli aggiunti deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sessanta giorni dal compimento dell'anzianità di servizio stabilita dall' del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e qualora l'anzianità stessa sia già maturata alla data del provvedimento di inquadramento nel "ruolo speciale", non oltre sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento; all'atto della ammissione nel ruolo aggiunto l'interessato viene cancellato dal ruolo speciale.
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