Art. 3 · LEGGE 12 dicembre 1960, n. 1590

Art. 3

LEGGE 12 dicembre 1960, n. 1590

In vigore dal 18 gen 1961
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge faranno carico sui capitoli n. 6 e n. 45 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il corrente esercizio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 dicembre 1960 GRONCHI FANFANI - SEGNI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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