Art. 1

Art. 1

1 / 2
In vigore dal 14 gen 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, conclusa a Roma il 17 aprile 1959.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1960-12-06;1567#art-1