Art. 1
1 / 2In vigore dal 14 gen 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, conclusa a Roma il 17 aprile 1959.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1960-12-06;1567#art-1