Art. 2 · LEGGE 6 dicembre 1960, n. 1510

Art. 2

LEGGE 6 dicembre 1960, n. 1510

In vigore dal 4 gen 1961
Il primo comma dell'articolo 15 della, legge 13 marzo 1958, n. 365, è sostituito dal seguente: "Nel seno del Comitato provinciale 6 costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vicepresidente, e composta di due membri del Comitato medesimo all'uopo designati, del giudice tutelare, del delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, del delegato del Comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e del delegato della Sezione provinciale dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 dicembre 1960 GRONCHI FANFANI - TAVIANI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1960-12-06;1510#art-2