Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 18 gen 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzero per evitare la doppia imposizione sulle imprese di navigazione aerea, marittima e lacuale, conclusa a Roma il 31 luglio 1958.
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